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27.03.2025
EVENTI CATASTROFALI: scatta l’obbligo di assicurarsi (non per le aziende agricole)
Facciamo chiarezza su cosa significa assicurarsi contro gli eventi catastrofali
Con la Finanziaria 2024 viene introdotto l’obbligo per le imprese di stipulare entro il 31/03/2025 (data definita dal decreto milleproroghe, mentre per le imprese della pesca e dell’acquacoltura la scadenza è il 31/12/2025) polizze assicurative a copertura dei rischi legati ad eventi catastrofali.
Con un decreto-legge del 28 marzo 2025, è stata prevista la proroga al 1° ottobre 2025 per le medie imprese e al 31 dicembre 2025 per le piccole e microimprese. Invariato il termine del 31 marzo 2025 per le grandi imprese, che, tuttavia, potranno disporre di ulteriori novanta giorni per adempiere all’obbligo.
Con un decreto-legge del 28 marzo 2025, è stata prevista la proroga al 1° ottobre 2025 per le medie imprese e al 31 dicembre 2025 per le piccole e microimprese. Invariato il termine del 31 marzo 2025 per le grandi imprese, che, tuttavia, potranno disporre di ulteriori novanta giorni per adempiere all’obbligo.
Le imprese che svolgono attività agricole e connesse, di cui all’art. 2135 del Codice civile, sono escluse dall’adempimento.
QUALI CARATTERISTICHE DEVE AVERE LA POLIZZA?
Ai fini dell'obbligo assicurativo la polizza deve prevedere:
Franchigia:
- Fino a 30 milioni di somma assicurata la polizza assicurativa deve prevedere una franchigia massima del15%;
- Superiore a 30 milioni di somma assicurata e/o per le grandi imprese la franchigia è rimessa alla negoziazione delle parti.
Massimali di indennizzo:
- Fino a 1 milione di somma assicurata trova applicazione un limite di indennizzo pari alla somma assicurata;
- Da 1 a 30 milioni di somma assicurata la polizza assicurativa deve prevedere un indennizzo pari o superiore al 70%;
- Superiore a 30 milioni di somma assicurata la percentuale di danno indennizzabile a carico dell’assicurato è rimessa alla negoziazione delle parti;
Il premio assicurativo deve essere proporzionale al rischio.
CHI DEVE ASSICURARSI?
Tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese con sede legale in Italia o con sede all’estero, ma con una stabile organizzazione in Italia
Le imprese agricole, invece, come scritto sopra, essendo applicabile il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità, NON SONO OBBLIGATE ad assicurarsi
Le imprese agricole, invece, come scritto sopra, essendo applicabile il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità, NON SONO OBBLIGATE ad assicurarsi
COSA BISOGNA ASSICURARE?
La copertura assicurativa riguarda:
- Terreni e fabbricati;
- Impianti e macchinari;
- Attrezzature industriali e commerciali.
Per meglio specificare l’articolo 1 del Decreto narra che è obbligatorio assicurare le immobilizzazioni a qualsiasi titolo impiegate per l'esercizio dell'attività d'impresa. Il nuovo obbligo dovrebbe riguardare anche i beni detenuti ad altro titolo (ad esempio, leasing, locazione o comodato).
Sono esclusi dall'obbligo assicurativo:
- Gli immobili gravati da abuso edilizio, oppure costruiti in carenza delle autorizzazioni;
- Gli altri beni presenti in stato patrimoniale quali, ad esempio, mobili ed arredi, macchine d'ufficio, automezzi, le materie prime, sussidiarie e di consumo e tutto il magazzino (prodotti finiti e mer
QUALI EVENTI COPRE LA POLIZZA?
La polizza assicurativa deve proteggere da danni causati da eventi catastrofali.
In particolare:
In particolare:
- Sisma;
- Alluvione, inondazione ed esondazione;
- Frana.
QUALI EVENTI NON VENGONO COPERTI DALL’ASSICURAZIONE?
La polizza assicurativa non copre i danni:
- Quale conseguenza diretta del comportamento dell’uomo o danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi;
- Quale conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio o tumulti;
- Relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche derivanti da inquinamento o contaminazione.
CONSEGUENZE IN CASO DI MANCATA STIPULA DELLA POLIZZA ASSICURATIVA
La norma non prevede sanzioni dirette per il mancato rispetto dell’obbligo.
Il comma 102 dell’articolo 1 della norma in esame dice: “Dell'inadempimento dell'obbligo di assicurazione da parte delle imprese di cui al comma 101 si deve tener conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.”
È, quindi, verosimile interpretare che il mancato rispetto dell’obbligo non permetta all’impresa di accedere a contributi pubblici.
È, quindi, verosimile interpretare che il mancato rispetto dell’obbligo non permetta all’impresa di accedere a contributi pubblici.
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Pubblicato da Osvaldo Del Bosco
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