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In questo secondo approfondimento vediamo assieme gli aspetti ai fini IVA del contratto di soccida semplice
Mentre nell’approfondimento precedente abbiamo chiarito cos’è il contratto di soccida e visto le varie tipologie esistenti, in questo articolo parliamo invece del trattamento ai fini IVA della soccida semplice.
DISCIPLINA IVA
La circolare del Ministero delle Finanze n. 32 del 1973 ha precisato che nella soccida semplice possono essere qualificati civilisticamente produttori agricoli sia il soccidante che il soccidario.
Dal punto di vista IVA, il soccidario, essendo colui che riveste la qualifica di allevatore, può indubbiamente applicare il regime speciale IVA; riguardo il soccidante, invece, solo la più recente giurisprudenza ha chiarito che, il fatto che il soccidante conferisca il bestiame al soccidario e gli competa la direzione dell’impresa associata, è condizione sufficiente per poter applicare il regime speciale IVA per l’agricoltura, senza che sia necessario l’esercizio diretto di almeno un allevamento.
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