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26.06.2025

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI 2025

rivalutazione terreni

Rivalutazione dei terreni e partecipazioni a regime dal 2025

Con l’art. 5 della Legge di Bilancio 2025 diventa strutturale la procedura di rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti alla data del 1° gennaio, potrà quindi essere utilizzata ogni anno senza necessità di proroghe, a patto che entro la data del 30 novembre dello stesso anno venga versata l’imposta sostitutiva, aumentata al 18% rispetto al precedente 16%, calcolata sulla base del valore indicato nella perizia di stima.
LE CARATTERISTICHE
I beni rivalutabili sono quelli posseduti alla data del 1° gennaio dell’anno in cui si intende rivalutare il bene

Sono incluse anche le partecipazioni quotate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione: per esse, l’imposta va calcolata sul valore normale determinato con riferimento al mese di dicembre dell’anno precedente.

La rivalutazione assume rilevanza solo ai fini della determinazione delle plusvalenze di cui all’art. 67, comma 1, lettere a), b) c) e c-bis), TUIR.  Non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili in compensazione o riportabili nei periodi d’imposta successivi, ai sensi dell’art. 68 TUIR. 

L’aver già rivalutato i beni in passato non solo non impedisce di avvalersene ancora, ma permette di scomputare l’imposta già pagata, a condizione che il bene oggetto di rivalutazione sia il medesimo.
SOGGETTI INTERESSATI
Possono avvalersi della rivalutazione:

  • le persone fisiche, per le operazioni non rientranti nell’esercizio di attività commerciali;
  • società semplici, società e associazioni ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5 TUIR;
  • gli enti non commerciali che non svolgono attività d’impresa;

che, alla data del 1° gennaio possiedono, al di fuori dell’esercizio di imprese, arti o professioni:

  • terreni, edificabili o con destinazione agricola;
  • partecipazioni, qualificate e non qualificate, negoziate e non nei mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione.

La disciplina in esame non sarà più applicabile, ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze realizzate da società o enti esteri privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, in quanto tali soggetti possono già beneficiare del regime PEX (Participation Exemption) introdotto dalla legge di Bilancio 2024.
VERSAMENTO
Viene previsto che l’imposta sostitutiva del 18% dovuta per le partecipazioni e per terreni posseduti possa essere versata tramite il modello F24, alternativamente:

  • in unica soluzione entro il 30 novembre;
  • in tre rate annuali di pari importo, a decorrere dal 30 novembre applicando, alle rate successive alla prima gli interessi nella misura del 3%.
Si ricorda che nel caso di versamento dell’intero importo o della prima rata oltre il termine del 30 novembre, la rivalutazione non può considerarsi perfezionata e il contribuente non può utilizzare il valore rideterminato al fine di determinare l’eventuale plusvalenza, fermo restando la possibilità di poter chiedere a rimborso quanto versato.

RICORDATI! L’operazione di rivalutazione va indicata anche nella dichiarazione dei redditi.

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