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16.01.2026
RENTRI e aziende agricole: guida completa e casi di esonero dall’iscrizione
Facciamo chiarezza sul RENTRI: cosa cambia per l’agricoltura, chi deve iscriversi e chi è esonerato.
La normativa italiana sui rifiuti è particolarmente complessa, in quanto deve rispettare i criteri di completa tracciabilità previsti a livello europeo, dalla produzione al trasporto e smaltimento. Anche nella gestione del rifiuto agricolo l’obbligo di tracciabilità va rispettato pur con le semplificazioni riservate al settore.
Cerchiamo dunque con questo approfondimento di fare chiarezza sull’argomento, e in particolare sul RENTRI, ovvero il nuovo Registro Nazionale per la Tracciabilità del Rifiuto.
LE TIPOLOGIE DI RIFIUTI: URBANI E SPECIALI
Quando si parla di rifiuti è fondamentale distinguere tra:
- Rifiuti urbani
- Sono quelli che derivano dalle abitazioni e che possono essere conferiti al centro di raccolta comunale senza particolari autorizzazioni o adempimenti.
- Rifiuti speciali
- Derivano da attività produttive, comprese quelle agricole, e si dividono in:
- Non pericolosi: imballaggi, rottami metallici, rifiuti elettronici non pericolosi.
- Pericolosi: contenitori di fitofarmaci, batterie esauste, filtri olio, veicoli da rottamare.
Il trasporto dei rifiuti speciali va accompagnato da un apposito formulario vidimato dalla camera di commercio e redatto in 4 copie.
Fa eccezione il trasporto occasionale di rifiuti speciali agricoli (non più di 5 volte all’anno e non più di 30 kg) diretto al servizio pubblico o a un circuito organizzato di raccolta con apposita convenzione.
Il trasporto abituale e non occasionale dei propri rifiuti è soggetto all’ iscrizione alla categoria 2 bis dell’Albo Gestori Ambientali, la quale permette il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi e pericolosi fino a 30 kg al giorno*.
* Il TUA stabilisce che tale iscrizione non sia obbligatoria per chi conferisce a un circuito organizzato di raccolta.
REGISTRO DEI RIFIUTI obblighi e semplificazioni per l’agricoltura
Le aziende agricole che producono rifiuti pericolosi devono tenere il registro di carico e scarico, indicando quantità, tipologia e destinazione.
La tenuta del registro è un impegno non da poco in quanto va aggiornato tempestivamente in base alle movimentazioni aziendali; fortunatamente l’azienda agricola può adempiere a tale obbligo in maniera semplificata ovvero:- conservazione dei formulari dei rifiuti per almeno 3 anni,
oppure
- conservazione della copia di conferimento ai circuiti di raccolta.
La modalità semplificata assolve anche l’obbligo di comunicazione MUD, obbligatoria per tutte le altre aziende**.
** La comunicazione rifiuti MUD è obbligatoria per tutte le aziende che producono rifiuti pericolosi, quindi che devono tenere il registro, e per le aziende con più di 10 dipendenti che producono rifiuti non pericolosi.
RENTRI – DOMANDE E RISPOSTE
Che cos’è il RENTRI?
Il RENTRI - registro nazionale per la tracciabilità dei rifiuti è la nuova piattaforma del ministero dell’ambiente, che assicura la completa tracciabilità dei rifiuti tramite la digitalizzazione di tutti i documenti obbligatori quali formulari e registri.
L’iscrizione al RENTRI è obbligatoria?
L’iscrizione al RENTRI è obbligatoria per tutte le aziende (agricole e non)
che producono rifiuti speciali pericolosi e in particolare per le aziende
con meno di 10 dipendenti l’iscrizione va perfezionata dal 15 dicembre 2025
al 13 febbraio 2026.
Se l’azienda agricola produce rifiuti pericolosi di qualsiasi tipologia è
obbligata all’iscrizione anche se non effettua il trasporto del
rifiuto.
Aggiornamento legge finanziaria del 30/12/2025
Aggiornamento legge finanziaria del 30/12/2025
Sono esclusi dall’obbligo di iscrizione al RENTRI come produttori iniziali di rifiuti, anche pericolosi, gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del Codice
civile:
- con meno di 8000 euro di fatturato;
- che adempiono all’obbligo di tenuta dei registri con modalità alternative ovvero con la conservazione progressiva per tre anni del formulario o del documento di conferimento rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell'ambito del circuito organizzato di raccolta.
L’iscrizione al RENTRI è obbligatoria anche per le aziende che producono rifiuti non pericolosi?
No.
L’azienda che produce esclusivamente rifiuti non pericolosi non è obbligata a iscriversi, ma deve comunque utilizzare i nuovi formulari vidimati elettronicamente disponibili nella sezione non iscritti della piattaforma RENTRI.
Con l’introduzione del RENTRI l’azienda agricola dovrà compilare il registro dei rifiuti in maniera telematica?
No.
Le aziende agricole potranno continuare a utilizzare la modalità semplificata: conservazione dei formulari (per almeno 3 anni) o conservando copia del conferimento al circuito di raccolta. La differenza è che tali documenti saranno scaricabili in digitale dalla propria posizione RENTRI.
Cosa cambia davvero con l’introduzione del RENTRI per l’azienda agricola?
A livello pratico per l’azienda agricola non cambierà nulla, l’importante sarà effettuare l’iscrizione in maniera corretta sul portale.
Come effettuare l’iscrizione al RENTRI?
L’iscrizione va effettuata dal titolare dell’azienda accedendo al sito del RENTRI tramite lo SPID, iscrivendosi come operatore. Una volta inseriti i dati dell’azienda e le unità locali, il sistema genera in automatico un PagoPA per l’iscrizione annuale.
Per gli anni successivi andrà effettuato un pagamento di rinnovo entro il 30 aprile di ciascun anno.
Aggiornamento legge finanziaria del 30/12/2025
Per chi è esonerato dall’iscrizione al RENTRI non sarà necessario versare alcun contributo
L’iscrizione va fatta anche in caso di lavori effettuati da un contoterzista?
L’azienda che si affida ad un contoterzista per effettuare i trattamenti dovrà essere iscritta al RENTRI in quanto produttore di rifiuto.
Aggiornamento legge finanziaria del 30/12/2025
Non per chi è esonerato dall’iscrizione al RENTRI
IN CONCLUSIONE
L’introduzione del RENTRI rappresenta un passo verso una tracciabilità dei rifiuti più moderna ed efficiente, in linea con gli standard europei. Nonostante le novità tecnologiche, per le aziende agricole il cambiamento operativo è minimo: permangono le semplificazioni tradizionali e non è richiesta la tenuta digitale del registro rifiuti.
Ricordiamo che l’iscrizione è obbligatoria solo per i soggetti che non rispondono ai requisiti di cui al punto 2, ovvero aziende agricole con fatturato superiore a 8000 € che adempiono all’obbligo della tenuta dei registri non in modalità alternativa.
Le aziende agromeccaniche che producono rifiuti pericolosi sono obbligate all’iscrizione al RENTRI.
Facciamo presente inoltre che gli operatori rientranti nelle categorie escluse, laddove già iscritti, dovranno presentare, tramite l’area operatori del portale RENTRI, una pratica di cancellazione.
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Pubblicato da Fabio Cauduro
(Consulente Area Tecnica)
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