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05.05.2026
FOTOVOLTAICO IN AGRICOLTURA: guida sugli aspetti fiscali e tassazione
Fotovoltaico in agricoltura: guida agli aspetti fiscali, tassazione, IVA e novità 2026. Focus su imprese agricole e impianti agrivoltaici.
Vediamo ora gli aspetti fiscali degli impianti fotovoltaici in ambito agricolo, in continuità con il precedente approfondimento dedicato alle tipologie, definizioni e incentivi (se non lo hai ancora letto lo trovi qui)
Inquadramento fiscale della produzione di energia
L’art. 1, comma 423, della Legge n. 266/2005 (come modificato dalla Legge n. 208/2015) stabilisce che la produzione e cessione di energia elettrica da fonti agroforestali e fotovoltaiche, fino a 260.000 kWh annui, è considerata attività agricola connessa, con conseguente produzione di reddito agrario.
Al superamento di tale soglia:
- il reddito derivante dalla produzione eccedente può essere determinato applicando un coefficiente di redditività del 25%,
- ma solo se sussiste un effettivo legame con l’attività agricola esercitata sul fondo.
L’Agenzia delle Entrate ha infatti precisato che, sebbene tale produzione prescinda dalla coltivazione del fondo, trattandosi di attività agricola “connessa", richiede comunque:
- un collegamento con l’attività agricola tipica
- che sia un’azienda con terreni coltivati e censiti catastalmente con attribuzione di reddito agrario
In assenza di tali condizioni, si applica il regime ordinario d’impresa, adottabile anche per scelta previa opzione.
Requisiti per la connessione all’azienda agricola
La Circolare n. 32/E/2009 individua i criteri che consentono di mantenere la qualificazione di attività agricola connessa anche per la produzione eccedente.
È necessario rispettare almeno uno dei seguenti requisiti:
- Integrazione architettonica: la produzione di energia fotovoltaica derivi da impianti con integrazione architettonica o da impianti parzialmente integrati realizzati su strutture aziendali esistenti;
- Prevalenza dell’attività agricola: il volume di affari derivante dell'attività agricola (esclusa la produzione di energia fotovoltaica) deve essere superiore al volume d'affari della produzione di energia fotovoltaica eccedente i 200 KW (calcolato senza tenere conto degli incentivi erogati per la produzione di energia fotovoltaica);
- Rapporto potenza-superficie agricola: entro il limite di 1 MW per azienda, per ogni 10 KW di potenza installata eccedente il limite dei 200 KW, l'imprenditore deve dimostrare di detenere almeno un ettaro di terreno utilizzato per l'attività agricola.
Impianti agrivoltaici
Poiché l’energia agrivoltaica rientra nella categoria della produzione fotovoltaica, si applicano le medesime regole fiscali.
Di conseguenza:
- fino a 260.000 kWh annui → attività connessa e produttiva di reddito agrario
- oltre tale limite → tassazione forfetaria (25%) se ricorre almeno uno dei requisiti di connessione (sopra citati della della Circolare 32/E/2009.)
Criticità applicative
La Risposta n. 61/2025 ha precisato che:
- gli impianti installati su pali e non su edifici non possono essere considerati integrati architettonicamente
Questo comporta che, nella maggior parte dei casi, gli impianti agrivoltaici:
- non soddisfano il primo requisito di connessione
- devono quindi basarsi sugli altri due
- prevalenza del volume d’affari agricolo o possesso di una determinata estensione di terreno coltivato
L’estensione automatica dei criteri concepiti per il fotovoltaico tradizionale agli impianti agrivoltaici, appare difficilmente sostenibile sul piano fiscale, in particolare, con riferimento agli impianti agrivoltaici avanzati che assicurano non solo la continuità ma anche il miglioramento dell’attività agricola principale. Auspichiamo ulteriori chiarimenti a riguardo.
Novità dal 2026
Il Legislatore, per gli impianti fotovoltaici con moduli a terra entrati in esercizio dal 1° gennaio 2026, ha previsto che:
- la produzione eccedente i 260.000 kWh annui sarà tassata come reddito d’impresa ordinario
- non sarà più applicabile il regime forfetario del 25% (comma 423)
Questioni interpretative
Il nuovo comma 423-bis presenta alcune incertezze:
- manca una definizione precisa di “impianti fotovoltaici con moduli a terra”
- non è chiaro se includa anche gli impianti agrivoltaici
In base agli orientamenti attuali, si può ritenere ipotizzabile che:
- l’agrivoltaico non configuri un impianto “a terra” in senso stretto
- poiché non comporta una sottrazione permanente del suolo agricolo
Ne deriverebbe che il nuovo regime ordinario riguardi:
- gli impianti fotovoltaici tradizionali a terra
- e non quelli agrivoltaici.
La tassazione forfettaria continua invece a trovare applicazione per le imprese agricole, le società semplici, e le società agricole che abbiano esercitato l’opzione, in relazione:
- agli impianti fotovoltaici installati su strutture aziendali esistenti
- agli impianti fotovoltaici tradizionali entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2025.
IVA
Per gli impianti fotovoltaici si applica generalmente:
- aliquota IVA ridotta al 10% (Tabella A, Parte III, DPR 633/1972) salvo applicazione del reverse charge.
Reverse charge
Il meccanismo del Reverse Charge si applica solo:
- alle prestazioni di servizi relative a edifici (intesi come fabbricati)
Non si applica invece:
- a impianti installati su terreni agricoli (agrivoltaici)
Di conseguenza:
- gli impianti agrivoltaici rientrano nel regime IVA ordinario
La fiscalità del fotovoltaico in agricoltura richiede attenzione già in fase di progettazione dell’impianto.
La possibilità di mantenere il reddito agrario o accedere al regime forfetario dipende infatti da elementi concreti dell’azienda, come la struttura dell’impianto, la dimensione dei terreni e il peso dell’attività agricola rispetto a quella energetica.
In vista delle novità introdotte dal 2026, queste valutazioni diventano ancora più rilevanti, soprattutto per gli impianti a terra e per le soluzioni agrivoltaiche.
Per le aziende agricole è quindi fondamentale impostare correttamente fin dall’inizio il progetto, così da evitare passaggi al regime ordinario e garantire la sostenibilità economica dell’investimento.
Per approfondire gli aspetti fiscali sul tema fotovoltaico, le consulenti Agridata rimangono a disposizione.
Pubblicato da Giada Tramontina
(Consulente Area Fiscale)
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