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In questo ultimo approfondimento, vediamo assieme la tassazione del contratto di soccida semplice
Dopo aver parlato delle caratteristiche generali del contratto di soccida, e analizzato i risvolti ai fini IVA, con questo articolo concludiamo l’argomento affrontando il tema della tassazione applicata alla soccida semplice.
LE IMPOSTE SUL REDDITO
Generalizzando, ai fini dell’imposta sul reddito l’attività di allevamento di animali rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 32 (reddito agrario).
Nel dettaglio però, il reddito derivante da tale attività può essere determinato, alternativamente, in tre modi:
- per gli imprenditori agricoli individuali, le società semplici e gli enti non commerciali:
- Reddito agrario: nel caso di allevamenti condotti in connessione con un terreno agricolo in grado di fornire potenzialmente almeno un quarto del mangime necessario;
- Reddito di allevamento: qualora il terreno non sia sufficiente a produrre almeno un quarto del mangime necessario, il reddito viene determinato in modo forfettario in base ai coefficienti previsti dall’art. 56 comma 5 del TUIR
- per effetto di opzione in dichiarazione dei redditi o per i soggetti diversi:
- Reddito di impresa: determinato analiticamente, ricavi meno costi, in base a quanto risulta dal bilancio. Tale determinazione è applicabile per tutti se l’allevamento è condotto senza terra.
Il terreno da prendere in riferimento è quello nella disponibilità del soccidante in quanto, di norma, i mangimi sono da esso conferiti ma anche quello nella disponibilità del soccidario può essere considerato in quanto questi apporta lavoro organizzato.
Individuati i terreni, e quindi l’ammontare del reddito agrario, il soccidante determina il numero degli animali che rientrano nel reddito agrario e quelli che sono eccedenti, considerando ovviamente tutti i contratti di soccida che ha in essere. Rilascerà poi al soccidario, a chiusura dell’ultimo ciclo dell’anno, una dichiarazione attestante la quota di reddito agrario a lui imputata ed il numero di animali allevati a lui attribuiti.
Se i capi allevati attribuiti al soccidario sono eccedenti rispetto al coefficiente generato dal reddito agrario da considerarsi, il soccidario (imprenditore agricolo individuale o società semplice) può optare per la determinazione forfettaria o analitica del reddito, come illustrato sopra, per la parte di animali che non rientrano nel coefficiente coperto dal reddito agrario.
Il sistema analitico è obbligatorio per le società diverse dalle società semplici.
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Pubblicato da Marina Carlon
(Consulente Area Fiscale)
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