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La legge di Bilancio concede ancora una chance per rivalutare terreni e partecipazioni entro il 15 novembre 2023.
LE
CARATTERISTICHE
La legge di Bilancio 2023 ripropone di rivalutare
terreni e partecipazioni
mediante pagamento di un’imposta
sostitutiva 16% (era 14%),
da applicarsi sul valore certificato da un’apposita perizia di stima, che deve
essere redatta e giurata entro
il termine del 15 novembre 2023.
I beni rivalutabili
sono quelli posseduti alla data del 1° gennaio 2023. Sono incluse, per la prima
volta, anche le partecipazioni quotate nei mercati regolamentati o nei sistemi
multilaterali di negoziazione: per esse, l’imposta va calcolata sul valore
normale determinato con riferimento al mese di dicembre 2022.
Possono avvalersi della rivalutazione:
- le persone fisiche, per le operazioni non rientranti nell’esercizio di attività commerciali;
- società semplici, società e associazioni ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5 TUIR;
- gli enti non commerciali;
- soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia.
che, alla data del 1° gennaio 2023, posseggono al di fuori dell’esercizio di imprese, arti o professioni:
- terreni, edificabili o con destinazione agricola;
- partecipazioni, qualificate e non qualificate, negoziate e non nei mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione.
La rivalutazione
assume rilevanza solo ai fini della determinazione delle plusvalenze di cui
all’art. 67, comma 1, lettere a), b) c) e c-bis), TUIR. Non consente il realizzo di minusvalenze
utilizzabili in compensazione o riportabili nei periodi d’imposta successivi,
ai sensi dell’art. 68 TUIR.
VERSAMENTO
Viene previsto che l’imposta sostitutiva del 16% dovuta per le partecipazioni e per terreni posseduti può essere versata tramite il modello F24, alternativamente:
- in unica soluzione entro il 15 novembre 2023;
- in tre rate annuali di pari importo, a decorrere dal 15 novembre 2023 applicando, alle rate successive alla prima gli interessi nella misura del 3%.
Si ricorda che nel
caso di versamento dell’intero importo o della prima rata oltre il termine
del 15 novembre 2023, la rivalutazione non può considerarsi perfezionata e il
contribuente non può utilizzare il valore rideterminato al fine di determinare
l’eventuale plusvalenza, fermo restando la possibilità di poter chiedere a
rimborso quanto versato.
Per
qualsiasi altra informazione lo studio Agridata rimane a disposizione.
Pubblicato da
Manuela Pitussi
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