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05.04.2023

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI 2023

La legge di Bilancio concede ancora una chance per rivalutare terreni e partecipazioni entro il 15 novembre 2023.

LE CARATTERISTICHE

La legge di Bilancio 2023 ripropone di rivalutare terreni e partecipazioni mediante pagamento di un’imposta sostitutiva 16% (era 14%), da applicarsi sul valore certificato da un’apposita perizia di stima, che deve essere redatta e giurata entro il termine del 15 novembre 2023.

I beni rivalutabili sono quelli posseduti alla data del 1° gennaio 2023. Sono incluse, per la prima volta, anche le partecipazioni quotate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione: per esse, l’imposta va calcolata sul valore normale determinato con riferimento al mese di dicembre 2022.

Possono avvalersi della rivalutazione:

  • le persone fisiche, per le operazioni non rientranti nell’esercizio di attività commerciali;
  • società semplici, società e associazioni ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5 TUIR;
  • gli enti non commerciali;
  • soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia.

che, alla data del 1° gennaio 2023, posseggono al di fuori dell’esercizio di imprese, arti o professioni:

  • terreni, edificabili o con destinazione agricola;
  • partecipazioni, qualificate e non qualificate, negoziate e non nei mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione.

La rivalutazione assume rilevanza solo ai fini della determinazione delle plusvalenze di cui all’art. 67, comma 1, lettere a), b) c) e c-bis), TUIR.  Non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili in compensazione o riportabili nei periodi d’imposta successivi, ai sensi dell’art. 68 TUIR.

 

VERSAMENTO

Viene previsto che l’imposta sostitutiva del 16% dovuta per le partecipazioni e per terreni posseduti può essere versata tramite il modello F24, alternativamente:

  • in unica soluzione entro il 15 novembre 2023;
  • in tre rate annuali di pari importo, a decorrere dal 15 novembre 2023 applicando, alle rate successive alla prima gli interessi nella misura del 3%.

Si ricorda che nel caso di versamento dell’intero importo o della prima rata oltre il termine del 15 novembre 2023, la rivalutazione non può considerarsi perfezionata e il contribuente non può utilizzare il valore rideterminato al fine di determinare l’eventuale plusvalenza, fermo restando la possibilità di poter chiedere a rimborso quanto versato.

 

Per qualsiasi altra informazione lo studio Agridata rimane a disposizione.

Pubblicato da Manuela Pitussi

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